IL PRETORE Rilevato che con il ricorso introduttivo della presente controversia il sig. Lorenzo Vaccina, titolare di pensione I.N.P.S. cat. VO n. 1005479 con decorrenza 1 aprile 1991, lamenta l'errato conteggio da parte dell'Istituto, ai fini del calcolo della pensione, della retribuzione media rivalutata relativa agli ultimi cinque anni di contribuzione, chiedendo che l'I.N.P.S. venga condannato alla corresponsione a suo favore del trattamento pensionistico nell'importo dovuto; che l'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, afferma che la retribuzione media annua e' stata liquidata applicando, ai sensi dell'art. 25 legge 26 luglio 1984 n. 413, un prolungamento del periodo assicurativo oltre la data di cessazione dell'attivita' lavorativa (30 aprile 1987) e sino al 28 agosto 1990, e dunque aumentando il numero dei contributi complessivi, ma diminuendo l'importo della retribuzione media annua degli ultimi cinque anni rispetto a quella risultante sulla base dei contributi effettivamente maturati in costanza del rapporto di lavoro; che nella memoria autorizzata parte attrice prospetta - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - l'incostituzionalita' della normativa applicata dall'I.N.P.S.; O s s e r v a che il ricorrente dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, comma ottavo, legge 29 maggio 1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 legge 26 luglio 1984 n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) nella parte in cui tali norme non consentono che nel caso dell'assicurato che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia senza applicazione del prolungamento di cui al citato art. 25 la pensione venga calcolata sulla base dei soli contributi accreditati a prescindere da detto prolungamento, qualora tale calcolo porti ad un risultato piu' favorevole per l'interessato; che la prospettata questione di costituzionalita' e' indubbiamente rilevante, emergendo dalla documentazione in atti (non contestata) che il ricorrente ha maturato nell'assicurazione obbligatoria un numero di contributi che sommati a quelli effettivi maturati nella previdenza marinara, superano abbondantemente il minimo previsto per il conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia; che e' pacifico tra le parti che, poiche' il sig. Vaccina ha cessato di lavorare in data 30 aprile 1987, ma ha presentato domanda di pensione soltanto al compimento dei 60 anni (4 marzo 1991), l'applicazione del prolungamento di cui all'art. 25 legge n. 413/1984 viene ad incidere in modo significativo nel calcolo della retribuzione media rivalutata relativa agli ultimi cinque anni di contribuzione, determinando una diminuzione dell'importo della pensione mensile che il ricorrente avrebbe diritto a percepire se non fosse stato applicato il citato prolungamento; che pertanto, ove la normativa impugnata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, la domanda del ricorrente dovrebbe essere accolta; che invero la questione appare anche, ad avviso di questo giudicante, non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 comma secondo della Costituzione; che l'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' gia' stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale e precisamente: della sentenza 26 maggio 1989 n. 307 con cui la Corte ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia gia' conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianita' assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata a raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria"; della successiva sentenza 10 novembre 1992 n. 428 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato comma ottavo dell'art. 3 "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianita', che dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato"; della sentenza 30 giugno 1994 n. 264 con cui infine la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 3 ottavo comma, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attivita' lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell' anzianita' contributiva minima; che anche nel caso portato all'esame di questo giudicante, come nelle ipotesi gia' portate al vaglio della Corte costituzionale, gli effetti derivanti dalla disciplina contenuta nell'art. 3 comma ottavo legge n. 287/1982 (nella specie in combinato disposto con l'art. 25 legge n. 413/1984) risultano irrazionali e privi di giustificazione; che infatti e' palesemente contrario al principio di razionalita' che la circostanza che un assicurato sia stato in precedenza iscritto alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara e abbia prestato effettiva navigazione - circostanza che lo stesso art. 25 legge 26 luglio 1984 n. 413 considera meritevole del trattamento di particolare favore consistente nel riconoscimento di un prolungamento contributivo - possa invece comportare per l'assicurato, che gia' sia in possesso del requisito dell'anzianita' contributiva minima per la pensione di vecchiaia, quale unico effetto un depauperamento, proprio a seguito di tale prolungamento, del trattamento pensionistico rispetto a quello a cui il pensionato avrebbe diritto ove nessuno dei contributi fosse stato maturato in relazione a periodi di effettiva navigazione; che "tale depauperamento, incidendo ... sulla proporzionalita' tra il trattamento pensionistico e la quantita' e la qualita' del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'art. 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'art. 38 secondo comma della Costituzione" (Corte costituzionale 30 giugno 1994 n. 264); che nessun rilievo puo' essere riconosciuto al fatto che l'interessato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non avesse ancora raggiunto l'eta' minima pensionabile. "Si tratta, infatti, di circostanza del tutto estranea rispetto ai termini della questione, posto che quest'ultima non riguarda il momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma l'ammontare di questo al raggiungimento dell'eta' pensionabile" (Corte costituzionale 30 giugno 1994 n. 264); che con ordinanza 20 luglio 1994 n. 325 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale delle medesime norme ma soltanto in quanto il petitum dell'ordinanza di rimessione non risultava formulato in termini univoci; che pertanto appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 comma secondo della Costituzione delle disposizioni sopra richiamate nella parte in cui tali norme non consentono che, nel caso dell'assicurato che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia senza applicazione del prolungamento di cui al citato art. 25, la pensione venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, tale prolungamento, qualora tale calcolo porti ad un risultato piu' favorevole per l'interessato;