IL PRETORE
   Rilevato  che  con   il   ricorso   introduttivo   della   presente
 controversia  il  sig. Lorenzo Vaccina, titolare di pensione I.N.P.S.
 cat. VO n.  1005479 con decorrenza 1 aprile  1991,  lamenta  l'errato
 conteggio da parte dell'Istituto, ai fini del calcolo della pensione,
 della  retribuzione media rivalutata relativa agli ultimi cinque anni
 di contribuzione, chiedendo  che  l'I.N.P.S.  venga  condannato  alla
 corresponsione   a   suo   favore   del   trattamento   pensionistico
 nell'importo dovuto;
     che  l'I.N.P.S.,  costituendosi  in  giudizio,  afferma  che   la
 retribuzione  media  annua  e'  stata  liquidata applicando, ai sensi
 dell'art. 25 legge 26  luglio  1984  n.  413,  un  prolungamento  del
 periodo  assicurativo  oltre  la  data  di  cessazione dell'attivita'
 lavorativa (30 aprile 1987) e  sino  al  28  agosto  1990,  e  dunque
 aumentando  il  numero  dei  contributi  complessivi,  ma  diminuendo
 l'importo della retribuzione media annua  degli  ultimi  cinque  anni
 rispetto a quella risultante sulla base dei contributi effettivamente
 maturati in costanza del rapporto di lavoro;
     che  nella  memoria  autorizzata  parte  attrice  prospetta  - in
 riferimento   agli   artt.   3   e   38    della    Costituzione    -
 l'incostituzionalita' della normativa applicata dall'I.N.P.S.;
                             O s s e r v a
     che  il  ricorrente  dubita della legittimita' costituzionale del
 combinato disposto degli artt. 3, comma ottavo, legge 29 maggio  1982
 (Disciplina  del  trattamento  di  fine  rapporto  e norme in materia
 pensionistica)  e  dell'art.  25  legge  26  luglio   1984   n.   413
 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) nella parte in
 cui  tali norme non consentono che nel caso dell'assicurato che abbia
 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia senza  applicazione
 del prolungamento  di  cui  al  citato  art.  25  la  pensione  venga
 calcolata sulla base dei soli contributi accreditati a prescindere da
 detto  prolungamento, qualora tale calcolo porti ad un risultato piu'
 favorevole  per l'interessato;
     che   la   prospettata   questione   di   costituzionalita'    e'
 indubbiamente  rilevante, emergendo dalla documentazione in atti (non
 contestata)  che  il  ricorrente   ha   maturato   nell'assicurazione
 obbligatoria  un  numero di contributi che sommati a quelli effettivi
 maturati  nella  previdenza  marinara,  superano  abbondantemente  il
 minimo  previsto per il conseguimento del diritto al pensionamento di
 vecchiaia;
     che  e'  pacifico  tra  le  parti che, poiche' il sig. Vaccina ha
 cessato di lavorare in data 30 aprile 1987, ma ha presentato  domanda
 di  pensione  soltanto  al  compimento  dei  60  anni (4 marzo 1991),
 l'applicazione del prolungamento di cui all'art. 25 legge n. 413/1984
 viene  ad  incidere  in  modo   significativo   nel   calcolo   della
 retribuzione  media  rivalutata  relativa  agli ultimi cinque anni di
 contribuzione,  determinando  una  diminuzione   dell'importo   della
 pensione mensile che il ricorrente avrebbe diritto a percepire se non
 fosse stato applicato il citato prolungamento;
     che  pertanto,  ove  la  normativa  impugnata  venisse dichiarata
 costituzionalmente illegittima, la domanda  del  ricorrente  dovrebbe
 essere accolta;
     che  invero  la  questione  appare  anche,  ad  avviso  di questo
 giudicante, non manifestamente infondata con riferimento  agli  artt.
 3, 36 e 38 comma secondo della Costituzione;
     che  l'art.  3  della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del
 trattamento di fine rapporto e norme  in  materia  pensionistica)  e'
 gia'  stata  oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale e
 precisamente:
      della sentenza 26 maggio  1989  n.  307  con  cui  la  Corte  ha
 dichiarato   "l'illegittimita'   costituzionale   dell'ottavo   comma
 dell'art. 3 della  legge  29  maggio  1982  n.  297  (Disciplina  del
 trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella
 parte  in  cui  non  prevede  che, in caso di prosecuzione volontaria
 nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
 vecchiaia  ed  i  superstiti  da  parte del lavoratore dipendente che
 abbia gia' conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta
 anzianita' assicurativa e contributiva,  la  pensione  liquidata  non
 possa  comunque  essere  inferiore  a  quella  che sarebbe spettata a
 raggiungimento  dell'eta'  pensionabile   sulla   base   della   sola
 contribuzione obbligatoria";
      della  successiva  sentenza  10  novembre 1992 n. 428 con cui la
 Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato  comma
 ottavo  dell'art.  3  "nella  parte  in  cui non consente, in caso di
 pensione  di  anzianita',  che  dopo  il   raggiungimento   dell'eta'
 pensionabile,  la  pensione debba essere ricalcolata sulla base della
 sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad  un  risultato  piu'
 favorevole per l'assicurato";
      della  sentenza 30 giugno 1994 n. 264 con cui infine la Corte ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 3 ottavo
 comma, nella parte in cui non prevede che,  nel  caso  di  esercizio,
 durante   l'ultimo   quinquennio   di   contribuzione,  di  attivita'
 lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che  abbia  gia'
 conseguito   la   prescritta  anzianita'  contributiva,  la  pensione
 liquidata non possa essere comunque inferiore a  quella  che  sarebbe
 spettata,  al  raggiungimento  dell'eta' pensionabile, escludendo dal
 computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto
 non necessari ai fini del  requisito  dell'  anzianita'  contributiva
 minima;
     che  anche  nel caso portato all'esame di questo giudicante, come
 nelle ipotesi gia' portate al vaglio della Corte costituzionale,  gli
 effetti derivanti dalla disciplina contenuta nell'art. 3 comma ottavo
 legge  n.  287/1982 (nella specie in combinato disposto con l'art. 25
 legge n. 413/1984) risultano irrazionali e privi di giustificazione;
     che infatti e' palesemente contrario al principio di razionalita'
 che la circostanza che un assicurato sia stato in precedenza iscritto
 alla  soppressa  Cassa  nazionale  per la previdenza marinara e abbia
 prestato effettiva navigazione - circostanza che lo  stesso  art.  25
 legge  26  luglio 1984 n. 413 considera meritevole del trattamento di
 particolare favore consistente nel riconoscimento di un prolungamento
 contributivo - possa invece comportare per l'assicurato, che gia' sia
 in possesso del requisito dell'anzianita' contributiva minima per  la
 pensione di vecchiaia, quale unico effetto un depauperamento, proprio
 a  seguito  di  tale  prolungamento,  del  trattamento  pensionistico
 rispetto a quello a cui il pensionato avrebbe diritto ove nessuno dei
 contributi fosse stato maturato in relazione a periodi  di  effettiva
 navigazione;
     che  "tale  depauperamento,  incidendo ... sulla proporzionalita'
 tra il trattamento pensionistico e la quantita'  e  la  qualita'  del
 lavoro  prestato  durante  il servizio attivo, viola anche l'art. 36,
 oltre che il principio di adeguatezza  di  cui  all'art.  38  secondo
 comma  della  Costituzione"  (Corte  costituzionale 30 giugno 1994 n.
 264);
     che  nessun  rilievo  puo'  essere  riconosciuto  al  fatto   che
 l'interessato,  all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non
 avesse ancora  raggiunto  l'eta'  minima  pensionabile.  "Si  tratta,
 infatti,  di circostanza del tutto estranea rispetto ai termini della
 questione,  posto  che  quest'ultima  non  riguarda  il  momento   di
 maturazione  del diritto al trattamento pensionistico, ma l'ammontare
 di  questo   al   raggiungimento   dell'eta'   pensionabile"   (Corte
 costituzionale 30 giugno 1994 n. 264);
     che  con  ordinanza 20 luglio 1994 n. 325 la Corte costituzionale
 ha   dichiarato   inammissibile   la   questione   di    legittimita'
 costituzionale  delle medesime norme ma soltanto in quanto il petitum
 dell'ordinanza di  rimessione  non  risultava  formulato  in  termini
 univoci;
     che  pertanto appare non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36  e  38
 comma  secondo della Costituzione delle disposizioni sopra richiamate
 nella  parte  in  cui  tali  norme  non  consentono  che,  nel   caso
 dell'assicurato  che  abbia  maturato  i requisiti per la pensione di
 vecchiaia senza applicazione del prolungamento di cui al citato  art.
 25,  la  pensione  venga  calcolata  escludendo  dal computo, ad ogni
 effetto,  tale  prolungamento,  qualora  tale  calcolo  porti  ad  un
 risultato piu' favorevole per l'interessato;